Accesso agli atti

By | 12 Giugno 2014

L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione o di ottenere copia di documenti amministrativi (con le eccezioni previste a livello normativo) materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione.
Per documento amministrativo s’intende (ai sensi dell’art.22 L.241/1990) «… ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di atto, anche interno o non relativo ad uno specifico procedimento, detenuto da una pubblica amministrazione e concernente attività di pubblico interesse…».
La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso agli atti.
Nel caso in cui il diritto riguardi un documento che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale (ai sensi degli articoli 12 e 42 del D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013) esso non segue l’iter dell’accesso agli atti in quanto si tratta di Accesso civico.
Responsabile del procedimento è l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna che ha formato l’atto oggetto della richiesta o che lo detiene in maniera stabile.

Come si richiede
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere fatta per iscritto, mediante apposita modulistica.
L’accesso per semplice visione di un documento amministrativo viene consentito presso gli uffici.
La richiesta deve essere sempre motivata e l’oggetto della richiesta deve essere ben individuato.
Il rilascio degli atti così come pure la richiesta e le comunicazioni intermedie, sono effettuati preferibilmente per via telematica, pertanto è opportuno indicare un indirizzo email del richiedente.

Tempi del procedimento
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza (inclusi i tempi di accertamento, a cura dell’ufficio competente, di assenze di controinteressati e di dubbi sulla legittimità del richiedente).
Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l’interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l’accesso.

Dove rivolgersi
La richiesta deve essere consegnata per iscritto o inviata via posta, oppure ancora via posta elettronica (allegando però fotocopia del documento di identità del richiedente) a:
Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna
via de’ Castagnoli, 1
40126 Bologna
Oppure inviata dalla propria casella di posta elettronica o PEC agli indirizzi urpbo@istruzioneer.it o csabo@postacert.istruzione.it.

Delega
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente interessato o da un suo delegato (legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore).
Nel secondo caso, la delega e la fotocopia del documento d’identità del delegante devono essere allegate alla richiesta.

Costo e modalità di pagamento
Sono dovuti i soli costi sostenuti dall’amministrazione per la riproduzione del documento oggetto dell’accesso, fatte salve le disposizioni in materia di bollo: euro 0,26 ogni quattro facciate del documento riprodotto.

Modulistica