Rilascio diplomi scuola secondaria di I grado

Compilazione

Per la compilazione del diploma attenersi alle indicazioni riportate nella C.M. n. 51 dell’11 giugno 2010.

Si richiama l’attenzione su quanto segue:

  • il nome del diplomato precede il cognome. Per generalità non italiane ed ove il nome o il cognome siano composti da più parole si consiglia di distanziare il nome o il gruppo di nomi dal cognome per renderne più agevole l’individuazione;
  • la votazione e la data di conferimento del diploma (che è la data di chiusura della sessione d’esame) devono essere riportate in lettere.

Sul retro del diploma è presente un riquadro ove occorre indicare la data di consegna ed il numero progressivo assegnato sul “Registro dei diplomi”.

Se il luogo di nascita estero apparteneva, alla data della nascita, ad uno Stato ad oggi non più esistente (es. Jugoslavia) occorre indicare l’attuale Stato che comprende il territorio di nascita e, tra parentesi, quello precedente: es. Slovenia (ex Jugoslavia).

A decorrere dall’a.s. 2009/10, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 può essere attribuita la lode, su decisione unanime della commissione esaminatrice, agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi. In questo caso sul diploma e sul certificato si dovrà scrivere: dieci/decimi, con lode.

Registro diplomi di carico e scarico

La corretta tenuta del registro di carico e scarico è di notevole importanza soprattutto in caso di smarrimento o sottrazione di modelli di diploma in bianco, in quanto consente tramite l’annotazione del numero progressivo del modello di vigilare sull’uso illecito del modello sottratto. Sarà cura del personale addetto provvedere alla registrazione di tutti i dati sotto elencati anche in assenza di specifiche colonne. Il Dirigente scolastico a sua volta, avrà cura di individuare per la custodia dei registri un luogo diverso da quello previsto per la conservazione dei modelli di diploma e di prendere tutte le precauzioni necessarie a limitarne l’accesso al solo personale autorizzato.

Su detto Registro figurano:

  • le generalità dal licenziato:
  • la specifica studente interno o esterno;
  • la data di conferimento del diploma;
  • la data e la firma del Presidente della Commissione o del Dirigente scolastico delegato;
  • la votazione complessiva espressa in decimi l’indicazione della lode se presente;
  • il numero progressivo e l’anno di riferimento assegnato al diploma;
  • la qualità di colui che ritira il diploma avendone titolo (genitore, …);
  • gli estremi di un valido documento di identità o di riconoscimento valido del ricevente
  • la data di consegna del diploma.

Firma dei diplomi

È competenza del presidente di commissione la firma dei diplomi.

Qualora i modelli non siano disponibili all’atto della chiusura della relativa sessione di esame, il presidente, prima di chiudere detta sessione, delega per iscritto alla firma dei diplomi il dirigente scolastico della sede d’esame senza indicarne le generalità cosi che la delega conservi il suo valore anche per altro dirigente subentrante.

Errori di trascrizione e/o di compilazione

Qualora, durante la compilazione, vengano compiuti errori di trascrizioni di dati e ciò emerga prima della sua consegna, il diploma deve essere annullato con doppia barratura obliqua, apposta con inchiostro indelebile, accompagnata dalla scritta “ANNULLATO” e dal taglio, con asportazione degli angoli (comprensivi della cornice che delimita il diploma) superiore sinistro ed inferiore destro (prestare attenzione a non tagliare l’altro angolo inferiore ove è presente il numero del diploma e l’anno di stampa).

Il diploma può essere annullato solo nel caso in cui non sia già stato ritirato dall’interessato.

Se il diploma è già stato rilasciato è consentita, a cura degli Uffici Territoriali, solo la rettifica dei dati errati.

La rettifica dei dati anagrafici sui registri, sui diplomi e su tutti gli atti scolastici è disposta dall’Ufficio Territoriale (art. 2 Legge 7 febbraio 1969, n. 15) a cui va inoltrata la richiesta di autorizzazione.

Certificati e attestati

In caso di smarrimento del diploma, su richiesta dell’interessato possono essere rilasciati solo certificati sostitutivi e non duplicati di diploma.

Il certificato sostitutivo del diploma di licenza media è rilasciato dal dirigente scolastico (art. 4 comma 2 della C.M. 266 del 6 settembre 1991) e non deve riportare la dicitura prevista dall’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 così come modificato dall’art. 15 Legge 12 novembre 2011, n 183 “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione e ai privati gestori di pubblici servizi” poiché questo titolo ha lo stesso valore legale del diploma smarrito, che sostituisce a tutti gli effetti (Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Richiesta moduli diplomi

Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere i moduli di diplomi all’Ufficio Territoriale inviando apposita richiesta contenente espressa menzione che nell’elenco e nel numero dei diplomati non sono compresi gli alunni in situazioni di handicap che hanno conseguito il solo attestato ma non il diploma, a cui dovrà essere allegato l’elenco degli alunni diplomati debitamente numerato. Richiesta ed elenchi devono essere firmati dal dirigente scolastico.