Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 23/1996, la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali compete alle Provincie. Non vengono versati/percepiti canoni di locazione.
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Riferimenti Normativi
Dlgs 33/2013 – Articolo 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.